Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
U.O. Attività commerciali e ricettive igiene e sanità
Gestione attività commerciali al dettaglio a posto fisso, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio su area pubblica, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, vendita giornali e riviste, distributori di carburante, acconciatura, estetica, tatuaggio, taxi e noleggio con conducente, forme speciali di vendita, vendite straordinarie, In materia di igiene e sanità gestione di tutte le attività di vendita e/o di somministrazione e/o di preparazione di prodotti alimentari e di tutte le attività che devono rispettare parametri igienico-sanitari. Gestione pratiche inerenti le diverse attività economico produttive elencate nell’albero dei procedimenti della Regione Toscana riconducibili ai codici ATECO esistenti.