Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Incarico per la verifica di stabilità di n.5 essenze arboree nell'area fitness del Villaggio Scolastico nell’ambito del progetto denominato “POR FESR 2014-2020 - Progetti di Innovazione Urbana - PIU“AllenaMente…una città per tutti” - Linea Azione 9.6.6 Sub Azione a.1) dell’asse 6 Urbano. Operazione: “Riqualificazione di nuovi spazi pubblici nell’area del Villaggio Scolastico”. UTENTE 239 . Affidamento. CIG: Z363461EC4 – CUP: D24H20000090006.
Scelta del contraente
Affidamento diretto sotto € 5.000,00
Allegati

