Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Soluzione abitativa temporanea per nucleo familiare in emergenza abitativa. Alloggio sito in Cecina Via Dei Montanini n. 25 int. 41 Scala B. Approvazione contratto di concessione transitoria ad uso abitativo.
Note
intervento di emergenza abitativa con la concessione in uso di un alloggio temporaneo, nonché del mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa da parte del nucleo
è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie degli interventi economici in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241\1990
Allegati

