Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Emergenza abitativa. Alloggio sito in Cecina Curtatone n. 3. Rinnovo assegnazione di emergenza abitativa al nucleo familiare Z.F.
Note
conferma dell’assegnazione al nucleo di alloggio di emergenza abitativa, per le invariate condizioni dell’assegnatario e per il mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa
è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dell’intervento in interesse, conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241\1990, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013
Allegati

(Pubblicato il 08/03/2022 - Aggiornato il 08/03/2022 - 151 kb - generica)

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