Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Servizi funebri per cittadini indigenti. Ampliamento dell’affidamento diretto mediante ricorso al sistema telematico di acquisti regionali (START) e impegno di spesa. SmartCIG: Z50229CFC6
Scelta del contraente
Determinazione n. 40 del 22/01/2021 “Servizi funebri per cittadini indigenti. Ampliamento dell’affidamento diretto mediante ricorso al sistema telematico di acquisti regionali (START) e impegno di spesa” con la quale venivano individuate, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e trasparenza cui l’azione amministrativa deve conformarsi, le seguenti imprese funebri disponibili all’effettuazione del servizio sul territorio comunale
Ampliamento del servizio a Impresa Funebre
Allegati

