Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Emergenza abitativa. Alloggio sito in Cecina Via Magona n. 3 piano II. Rinnovo assegnazione di emergenza abitativa al nucleo familiare M.C.
Note
Rinnovo assegnazione al nucleo familiare di M.C. di un alloggio di emergenza abitativa per anni uno
è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dell’intervento in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241/1990
Allegati

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