Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Emergenza abitativa. Alloggio sito in Cecina Via Perugia n. 92 int. 31. Rinnovo assegnazione di emergenza abitativa al nucleo familiare P.AM.
Note
Rinnovo assegnazione al nucleo familiare di P.A.M. di un alloggio di emergenza abitativa per anni uno
è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dell’intervento in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 332013, i quali sono conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241/1990
Allegati

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