Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
“Realizzazione di sistemi di protezione pedonale su lcune viabilità pubbliche del Comune di Cecina - ZONA 1”. Determina a contrarre. CUP: D21B22001690004 – CUI: L00199700493202100020
Scelta del contraente
procedura cocnorrenziale con 5 ditte mediante il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana - START
Allegati

(Pubblicato il 21/06/2022 - Aggiornato il 21/06/2022 - 189 kb - generica)

(Pubblicato il 21/06/2022 - Aggiornato il 21/06/2022 - 111 kb - doc)

(Pubblicato il 21/06/2022 - Aggiornato il 21/06/2022 - 229 kb - doc)