Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Legge Regionale 41/2005 e s.m.i. e Regolamento Regionale 2/R/2018. Autorizzazione all’avvio delle attività della “Casa delle Donne” sita in Cecina, Via del Paratino n. 5 ang. Via dei Parmigiani.
Note
Legge Regionale 41/2005 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento Regionale 2/R/2018.
Autorizzazione all’avvio delle attività della “Casa delle Donne” sita in Cecina, Via del Paratino n. 5 ang. Via dei Parmigiani.
Allegati

(Pubblicato il 19/12/2022 - Aggiornato il 19/12/2022 - 136 kb - generica)