Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, C. 2, LETT. B), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 , MODIFICATO CON D.L. 77/2021 E CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO - INTERVENTO PIAZZA CARDUCCI. DETERMINA A CONTRARRE.
Allegati

(Pubblicato il 27/03/2023 - Aggiornato il 27/03/2023 - 268 kb - pdf)