Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCREDITATI 3-36 MESI PER A.E. 2023_2024- MISURA REGIONALE NIDI GRATIS.
Allegati

(Pubblicato il 02/04/2023 - Aggiornato il 02/04/2023 - 53 kb - pdf)

(Pubblicato il 02/04/2023 - Aggiornato il 02/04/2023 - 155 kb - generica)

(Pubblicato il 02/04/2023 - Aggiornato il 02/04/2023 - 76 kb - pdf)

(Pubblicato il 02/04/2023 - Aggiornato il 02/04/2023 - 180 kb - pdf)

(Pubblicato il 02/04/2023 - Aggiornato il 02/04/2023 - 104 kb - pdf)