Patrimonio immobiliare
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
ELENCO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - D.LGS.N.159/2011 ART.48.COMMA 3, LETT.”C”
Note
Il D.Lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all'art. 48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
In data 28/07/2022 il consiglio comunale ha deliberato con atto n.47 l'acquisizione al patrimonio indisponibile di ali immobili delineando gli indirizzi per il loro utilizzo per finalità economiche con il reimpiego dei proventi per fini sociali come previsto e consentito dall’art.48 comma 3 lettera c) del D.Lgs.159/2011 e successive modificazioni.
Allegati

(Pubblicato il 07/04/2022 - Aggiornato il 07/04/2022 - 358 kb - pdf)