Catasto dei boschi percorsi dal fuoco

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 39 commi 1, 2, 3, 4

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;
b) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede alla formazione del Piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come da Piano Regionale AIB, secondo quanto disposto dalla L.21.11.2000 n. 335/200 "Legge quadro in materia di incendi boschivi e dalla L.R. 21.3.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana".

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare i Comuni, come indicato dall'art 70-ter c.2, c.3 e c.4 della L.R. 39/200 e s.m.i, hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, i boschi percorsi da l fuoco e i pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000.

L’ufficio competente ha il compito di aggiornare annualmente il catasto in questione e a tal fine l’ufficio scaricando i dati dal sito regionale ARTEA.

Si da atto che con Determinazione del responsabile pubblicata entro il 31 maggio di ogni anno viene redatto l'elenco provvisorio e la relativa cartografia delle aree percorse dal fuoco.

L’aggiornamento definitivo avverrà con successivo atto da adottarsi entro sessanta giorni dal termine della fase di pubblicazione per 30 giorni all’Albo Pretorio del comune con le modalità previste all’art. 70 ter comma 3 della L.R. 39/2000 e smi., previa valutazione delle eventuali osservazioni pervenute. Entro tale termine chiunque ne abbia interesse pu presentare osservazioni al riguardo.

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO. ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI PER AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019 AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R. 39/00. PERIODO OSSERVAZIONI.

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO. ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI PER AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021 - COMPRENSICO DELL?ANNO 2020 - AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R. 39/2000.

Contenuto inserito il 21-03-2022 aggiornato al 23-08-2022
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